Principale normativa di riferimento
La misura di sostegno all’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n.185/2000 (Nuove imprese a tasso zero), • L’articolo 29, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una profonda revisione della misura agevolativa in questione • L’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, • Circolare 08 aprile 2021, n. 117378
I settori ammessi alle agevolazioni
uove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Esclusioni e limitazioni
Sono escluse le Imprese appartenenti ai seguenti settori
a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE;
b) carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
I soggetti beneficiari
Persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni Micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. Accedono al finanziamento anche le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.
Le agevolazioni
La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile. Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa. Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro È sempre richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che prevedono l’acquisto di un immobile. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Le iniziative ammissibili e spese agevolabili
• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)
• Opere murarie e assimilate (30%investimento ammissibile)-
• Macchinari, impianti e attrezzature • Programmi informatici e servizi per l’ICT
• Brevetti, licenze e marchi • Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
• Spese per la costituzione della società
I vincoli e gli adempimenti
I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione
Le procedure
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico. Le domande di agevolazione, corredate dal piano di impresa e dalla documentazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito positivo, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione in cui provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria a svolgere l’ulteriore colloquio di approfondimento. All’esito delle verifiche, da espletare entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione delle attività o dalla data di completamento della documentazione, il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l’impresa beneficiaria da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione.
Il contratto di finanziamento:
a) individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese ammesse, nonché gli importi riconosciuti connessi alle esigenze di capitale circolante
b) individua la forma e l’ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate, rispetto a quelle esposte in domanda dal soggetto beneficiario;
c) regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa, di erogazione delle agevolazioni e di fruizione dei servizi di tutoraggio;
d) sancisce gli obblighi del soggetto beneficiario, anche connessi al mantenimento dei beni, nonché gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca.
L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) percento dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso. La rendicontazione di stati di avanzamento lavori, avviene mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); nei limiti del 20 (venti) per cento delle agevolazioni concesse nel caso del I SAL e del 30 (trenta) per cento per i SAL successivi al primo, i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria in favore del Soggetto gestore.
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